Sentenza — n. 40634/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari, in totale riforma della pronuncia assolutoria di primo grado, ha dichiarato Adorante Annarita responsabile dei reati di lesione personale e minaccia, commessi il 24 luglio 2015; Avverso la sentenza ricorre l'imputata deducendo, tra l'altro, con il terzo motivo (rubricato con la lettera C) la mancata rinnovazione dell'istruzione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 112 cod. pen; Sentenza — n. 40634/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il motivo — che, pur enunciato come mancata assunzione di prova decisiva, si collega, nella sostanza, alla inosservanza dell'art. 603 comma 3-bis cod. proc. pen. — non è manifestamente infondato, tenuto conto che la riforma della decisione assolutoria si fonda su una diversa valutazione della prova dichiarativa decisiva. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che, non risultando periodi di sospensione e considerato che l'aggravante di cui all'art. 112 cod. pen. pur contestata non è stata ritenuta, il termine massimo di prescrizione dei reati è maturato il 24 gennaio 2023.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ADORANTE ANNARITA nato a ALTAMURA il 24/06/1995 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari, in totale riforma della pronuncia assolutoria di primo grado, ha dichiarato Adorante Annarita responsabile dei reati di lesione personale e minaccia, commessi il 24 luglio 2015;
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata deducendo, tra l'altro, con il terzo motivo (rubricato con la lettera C) la mancata rinnovazione dell'istruzione.
3. Il motivo — che, pur enunciato come mancata assunzione di prova decisiva, si collega, nella sostanza, alla inosservanza dell'art. 603 comma 3-bis cod. proc. pen. — non è manifestamente infondato, tenuto conto che la riforma della decisione assolutoria si fonda su una diversa valutazione della prova dichiarativa decisiva. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che, non risultando periodi di sospensione e considerato che l'aggravante di cui all'art. 112 cod. pen. pur contestata non è stata ritenuta, il termine massimo di prescrizione dei reati è maturato il 24 gennaio 2023.
4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso