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Ordinanza — n. 40633/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40633/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40633/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORONA ANTONINO nato a SANTA FLAVIA il 30/12/1973 avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Corona Antonino ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 582-585 cod. pen. (capo A), 612, comma secondo, cod. pen. (capo B) e 635 cod. pen. (capo C), mentre ha ridotto la pena, correggendo il computo errato del primo giudice in punto di aumento ex art. 585 cod. pen.;

Regesto Legislator

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art. 585 cod. pen; Ordinanza — n. 40633/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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gravi addebiti penali pena corporale tentate lesioni personali gravi aggravamento della pena errore nella commisurazione della pena azione civile

Disposizioni normative citate

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art. 585 cod. pen
(capo C), mentre ha ridotto la pena, correggendo il computo errato del primo giudice in punto di aumento ex art. 585 cod. pen.;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORONA ANTONINO nato a SANTA FLAVIA il 30/12/1973 avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Corona Antonino ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 582-585 cod. pen. (capo A), 612, comma secondo, cod. pen. (capo B) e 635 cod. pen. (capo C), mentre ha ridotto la pena, correggendo il computo errato del primo giudice in punto di aumento ex art. 585 cod. pen.;

Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza dei reati, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Ritenuto che il secondo motivo, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5 laddove si valorizza l'indole violenta e aggressiva dell'imputato autore di molteplici violazioni della legge e giudicati colpevoli di numerosi reati contro la persona e di minaccia);

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso