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Ordinanza — n. 40629/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic grounds lack argumentative comparison with lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40629/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance ruling that reclassified theft as attempted and adjusted the sentence, arguing for an aggravating circumstance and a mitigating circumstance. The court rejected these claims because the grounds were deemed generic and failed to provide a substantive argumentative comparison with the reasoning of the first and second-instance judgments.

Regesto Legislator

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Art. 625, n. 7 cod. pen.; Art. 62, n. 4 cod. pen.: An appeal based on generic assumptions lacking a comparative argumentative analysis with the lower court's reasoning is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of argumentation theft attempted procedural costs notifica tardiva dei difetti tardivo pagamento delle spese eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

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Art. 625, n. 7 cod. pen.
Art. 62, n. 4 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANDA GABRIEL VALENTIN nato il 15/07/1996 avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; \»)» Rilevato che l'imputato Panda Gabriel ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia di condanna primo grado, ha qualificato il furto contestato in termini di tentativo, procedendo alla rideterminazione della pena; Considerato che i due motivi di ricorso, che contestano la sussistenza della aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen. e il mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62, n.4, cod. pen., sono generici perché fondati su meri assunti privi di confronto argomentativo con le ragioni della decisione espresse nella motivazione delle decisioni di primo e secondo grado che si integrano tra loro (prima e seconda pagina motivazione sentenza impugnata, pag. 3 sentenza di primo grado);

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i