Ordinanza — n. 40624/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ZIZZA FRANCESCO nato a PALERMO il 15/04/1981 ZIZZA MARIO nato a PALERMO il 20/10/1949 ZIZZA GIOVAN BATTISTA nato a PALERMO il 16/10/1984 avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che gli imputati Zizza Francesco, Zizza Mario e Zizza Giovan Battista ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 612 e 339 cod. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 40624/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto da Zizza Francesco è generico, in quanto si esaurisce in considerazioni astratte prive di legame con il caso concreto; Considerato che i due motivi, proposti con separati atti di analogo contenuto, da Zizza Mario e Zizza Giovan Battista sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 2 e 3 su apporto concorsuale e pagg. 4 e 5 sul trattamento sanzionatorio); Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ZIZZA FRANCESCO nato a PALERMO il 15/04/1981 ZIZZA MARIO nato a PALERMO il 20/10/1949 ZIZZA GIOVAN BATTISTA nato a PALERMO il 16/10/1984 avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che gli imputati Zizza Francesco, Zizza Mario e Zizza Giovan Battista ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 612 e 339 cod. pen.;
Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto da Zizza Francesco è generico, in quanto si esaurisce in considerazioni astratte prive di legame con il caso concreto; Considerato che i due motivi, proposti con separati atti di analogo contenuto, da Zizza Mario e Zizza Giovan Battista sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 2 e 3 su apporto concorsuale e pagg. 4 e 5 sul trattamento sanzionatorio); Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il