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Ordinanza — n. 40623/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses generic appeal lacking argumentation and factual basis for conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40623/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Romito Paolo inadmissible due to its generic nature and lack of substantive argumentation. The appellant merely repeated principles and made unsubstantiated requests without countering the lower court's reasoning on theft and illegal occupation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of bare assertions and principles without providing reasoned arguments to counter the decision.

Parole chiave

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generic appeal inadmissible appeal lack of argumentation procedural dismissal Cassation procedure immobile occupato obbligo di alloggio domanda d'asilo di rom

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMITO PAOLO nato a PALERMO il 25/03/1964 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Romito Paolo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per i reati di furto e occupazione abusiva di immobile; Considerato che il ricorso è generico, poiché si esaurisce in meri assunti e affermazioni di principio nonché in alcune richieste (declaratoria ex art. 129 cod. proc. peri. per non aver commesso il fatto, in via subordinata esclusione dell'aumento per la recidiva) prive sia di ragioni a sostegno sia di confronto argomentativo con le ragioni della decisione; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/