Ordinanza — n. 40622/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANGANO MICHELANGELO nato a PALERMO il 16/06/1991 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Mangano Michelangelo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato da violenza sulle cose; Considerato che i due motivi proposti sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: - circa l'art. 131-bis cod. pen. la Corte esclude la modestia dell'offesa (pag. 3); - circa l'aggravante della violenza sulle cose, la Corte evidenzia che il furto dell'autocarro è avvenuto mediante "forzatura del blocchetto di accensione" (pag. 3); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 40622/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. la Corte esclude la modestia dell'offesa (pag. 3); - circa l'aggravante della violenza sulle cose, la Corte evidenzia che il furto dell'autocarro è avvenuto mediante "forzatura del blocchetto di accensione" (pag. 3); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANGANO MICHELANGELO nato a PALERMO il 16/06/1991 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Mangano Michelangelo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato da violenza sulle cose; Considerato che i due motivi proposti sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: - circa l'art. 131-bis cod. pen. la Corte esclude la modestia dell'offesa (pag. 3); - circa l'aggravante della violenza sulle cose, la Corte evidenzia che il furto dell'autocarro è avvenuto mediante "forzatura del blocchetto di accensione" (pag. 3); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il