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Ordinanza — n. 40621/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as appeal reason lacks specificity regarding minor injury definition under Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40621/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground cited regarding the definition of minor injury under Article 582 of the Penal Code was deemed non-specific. The appellant argued against the conviction for minor injury based on the extent of skin damage, but the court found this argument merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the lower courts. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 582 cod. pen.; The appeal must be specific; generic arguments reproducing points already decided by the lower court regarding the definition of minor injury are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity minor injury definition repetitive argument Penal Code Article 582 lesioni personali affezione nell'assicurazione militare trauma alla mano

Disposizioni normative citate

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Art. 582 cod. pen.
e per il delitto di lesioni ex art. 582-585 di cui al capo b) e lo aveva condannato alla pena di anni 3, mesi 2 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa.

Giurisprudenza citata

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Sez. V, n.40428 del 11.06.2009, Lazzarino, Rv.245378
Sez. 5, Sentenza n. 25029 del 15/07/2020, Rv. 279404 - 01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALI NABIL nato il 18/11/1991 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che l'imputato Gali Nabil ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma il 27.10.2022 ha confermato la sentenza di primo grado, emessa in data 09.05.2022 dal Gip del Tribunale della medesima città, che aveva accertato la responsabilità dell'imputato per il delitto di cui al capo a) riqualificato nel meno grave delitto di furto con strappo di cui all'art.624-bis cod. pen. e per il delitto di lesioni ex art. 582-585 di cui al capo b) e lo aveva condannato alla pena di anni 3, mesi 2 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa.

Ritenuto che l'unico motivo dì ricorso che deduce violazione di legge in relazione all'art.582 cod. pen. è privo di specificità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che aveva osservato come anche le escoriazioni rilevabili dal certificato sanitario in atti sono ricomprese all'interno della definizione dì alterazione anatomica che, ancorché localizzata, di lieve entità e non influente sulle condizioni organiche generali, costituisce "malattia" in tema di lesioni personali, alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in sede di interpretazione dell'art.582 cod. pen. (Sez.

V, n.40428 del 11.06.2009, Lazzarino, Rv.245378; Sez. 5, Sentenza n. 25029 del 15/07/2020, Rv. 279404 - 01 che ha posto in rilievo che ciò che rileva è che vi sia stata una sia pur minima, ma comunque apprezzabile, compromissione locale della funzione propria dell'epidermide che non è solo quella di carattere estetico-sensoriale ma anche e soprattutto quella di protezione dell'intero organismo, in ogni sua parte, da contatti potenzialmente nocivi con agenti esterni di qualsivoglia natura); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co