Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise new grounds in second instance and procedural errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeals filed by Alexandrescu and Danila Anca inadmissible. The appellants challenged a second-instance judgment regarding theft and fraud convictions, arguing violations of statutory provisions and sentencing logic. The court rejected these claims because the first appeal was merely a repetition of arguments already dismissed on appeal, the second lacked novelty, the third was not raised in the lower court, and the fourth was barred by the statute of limitations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 60, 61, 62 c.p.p.; Art. 364 c.p.c.: Appeals must present new grounds not previously examined; mere repetition of rejected arguments or failure to raise specific requests in lower courts renders the appeal inadmissible.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ALEXANDRESCU GIANI IONEL nato il 15/11/1976 DANILA ANCA nato il 17/12/1980 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che gli imputati Alexandrescu Giani Ionel e Danila Anca ricorrono per cassazione avverso la sentenza del 21.11.2022 con cui la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato - limitatamente alla sola pena pecuniaria ridotta ad euro 120,00 di multa, previa concessione della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod. Pen., fermo restando il giudizio di equivalenza rispetto alle attenuanti generiche; confermando nel resto - la pronuncia di primo grado del Tribunale della medesima città emessa il 15.07.2015, che aveva accertato responsabilità degli imputati per i reati di cui agli artt. 110, 624 e 625 n.4 e 8-bis cod. pen. e li aveva condannati alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa ciascuno.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge in relazione agli artt.56 e 624 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, la quale ha posto rilievo sulla circostanza per cui, seppur momentaneamente, la banconota è stata sottratta alla vittima per il periodo percorso tra l'impossessamento e l'uscita dal treno con allontanamento dal luogo del fatto ove si trovava la persona offesa, che dunque aveva perso la sfera di vigilanza e controllo sulla banconota per quel lasso di tempo (laddove i verbalizzanti erano comunque intervenuti in un secondo momento dopo avere assistito alla scena del furto);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod. pen. è indeducibile in quanto la corte ha fornito logica ed adeguata motivazione specificando come il riconoscimento dell'attenuante in oggetto imponesse una riduzione della pena operante solo sulla pena pecuniaria, considerato che la pena detentiva era stata già commisurata nel minimo edittale, ragione che non è oggetto di specifica censura da parte del ricorrente che lamenta in buona sostanza unicamente una insussistente contraddittorietà della motivzione;
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che deduce, in relazione all'imputata Anca, vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena di cui all'art.163 cod. pen. è inammissibile perché inedito non risultando avanzata analoga richiesta in appello; Considerato che il quarto motivo di ricorso, che denuncia - in riferimento all'imputata Danila Anca - violazione di legge in relazione all'art.157, comma 1 cod. pen., è indeducibile in quanto in caso di reato pluriaggravato ai sensi dell'art.625 ult. co. cod. pen. il termine ordinario di prescrizione è di anni dieci, a fronte della data del commesso reato risalente al 14.7.2015.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell