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Ordinanza — n. 40617/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grounds were already rejected by lower court with correct legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40617/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Alessandro Fusca inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Fusca challenged a second-instance judgment that convicted him of aggravated assault while acquitting him of robbery, arguing the court failed to recognize provocation as an aggravating circumstance. The court rejected this claim because the lower court had already thoroughly examined and dismissed identical arguments, finding the defendant was the one who committed the unjust act first.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are merely reproductions of issues already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal reasoning.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Repetition of Grounds Aggravated Assault Provocation Defense aggressione fisica tentate lesioni personali gravi causalità del colpo di frusta

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUSCA ALESSANDRO nato a NOTO il 28/05/1984 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Fusca Alessandro ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catania ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali aggravate; mentre lo ha assolto da delitto di rapina, rideterminando la pena; Considerato che l'unico motivo proposto, che contesta il diniego della circostanza aggravante della provocazione, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 4 sentenza impugnata, dove si evidenzia come sia stato l'imputato, per primo, a compiere un "fatto ingiusto"); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27