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Ordinanza — n. 40616/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40616/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40616/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBATO SALVATORE nato a NAPOLI il 28/02/1992 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Barbato Salvatore ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per i reati di tentato furto e di evasione; mentre ha ridotto l'entità della pena inflitta; Considerato che i motivi proposti, tutti attinenti al trattamento sanzionatorio, sono privi di pertinenza con il caso di specie: enuncia il vizio di motivazione sull'art. 62 - bis cod. pen quando le attenuanti generiche sono già state concesse all'imputato sin dal primo grado di giudizio; si deduce la severità del trattamento sanzionatorio "confermato" dal giudice di secondo grado (pag. 2 del ricorso) senza avvedersi che la pena è stata ridotta in appello;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40616/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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furto di lieve entità tentato furto indagine per furto perseguimento penale per truffa licenziamento per furto aiuto all'evasione di detenuti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBATO SALVATORE nato a NAPOLI il 28/02/1992 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Barbato Salvatore ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per i reati di tentato furto e di evasione; mentre ha ridotto l'entità della pena inflitta; Considerato che i motivi proposti, tutti attinenti al trattamento sanzionatorio, sono privi di pertinenza con il caso di specie: enuncia il vizio di motivazione sull'art. 62 - bis cod. pen quando le attenuanti generiche sono già state concesse all'imputato sin dal primo grado di giudizio; si deduce la severità del trattamento sanzionatorio "confermato" dal giudice di secondo grado (pag. 2 del ricorso) senza avvedersi che la pena è stata ridotta in appello;

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2