Italian court dismisses appeal for suspended sentence due to prior suspended convictions under Art. 444 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a first-instance agreement where the court applied a suspended sentence for attempted aggravated theft. The court found the appeal unfounded because the appellant had two prior suspended convictions, making a third ineligible, and the appellant had previously agreed to waive the condition of suspension.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 165 c.p.p.: The benefit of a suspended sentence cannot be granted to an offender who has already received two suspended sentences, and the appellant's prior agreement to waive the suspension condition renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SACCOTELLI DANILO nato a CERIGNOLA il 25/05/1997 avverso la sentenza del 07/01/2023 del TRIBUNALE di TERAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Saccottelli Danilo ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Teramo, in accoglimento dell'accordo delle parti, ha applicato all'imputato ex art. 444 cpp la pena concordata per il reato di tentato furto aggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato, poiché: - come segnalato dal giudice nel verbale di udienza, l'imputato registra (sotto i cognomi "Sacotelli" e "Saccottelli" due precedenti condanne a pena sospesa e non può ottenere il beneficio una terza volta; - le parti, al rilievo del giudice loro sottoposto, non hanno sollevato obiezioni, anzi il ricorrente, aderendovi, ha revocato la subordinazione della efficacia della richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. alla concessione della sospensione condizionale della pena;
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il