Ordinanza — n. 40611/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAPOLONGO ALFONSO nato a CERIGNOLA il 16/03/1963 CAPOLONGO MICHELE nato a CERIGNOLA il 19/03/1983 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che, con separati ma identici atti a firma del comune difensore, CarApolongo Alfonso e CarApolongo Michele ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna dei predetti imputati per il reato di furto; Ritenuto che il ricorso si articola in tre motivi del tutto indeterminati, poiché si risolvono in affermazioni astratte prive di attinenza con il caso concreto, tanto che il secondo motivo addirittura fa riferimento alla "condotta di cui all'ad- 612- bis comma 1 c.p."; Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 40611/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAPOLONGO ALFONSO nato a CERIGNOLA il 16/03/1963 CAPOLONGO MICHELE nato a CERIGNOLA il 19/03/1983 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che, con separati ma identici atti a firma del comune difensore, CarApolongo Alfonso e CarApolongo Michele ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna dei predetti imputati per il reato di furto; Ritenuto che il ricorso si articola in tre motivi del tutto indeterminati, poiché si risolvono in affermazioni astratte prive di attinenza con il caso concreto, tanto che il secondo motivo addirittura fa riferimento alla "condotta di cui all'ad- 612- bis comma 1 c.p."; Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAPOLONGO ALFONSO nato a CERIGNOLA il 16/03/1963 CAPOLONGO MICHELE nato a CERIGNOLA il 19/03/1983 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che, con separati ma identici atti a firma del comune difensore, CarApolongo Alfonso e CarApolongo Michele ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna dei predetti imputati per il reato di furto; Ritenuto che il ricorso si articola in tre motivi del tutto indeterminati, poiché si risolvono in affermazioni astratte prive di attinenza con il caso concreto, tanto che il secondo motivo addirittura fa riferimento alla "condotta di cui all'ad- 612- bis comma 1 c.p."; Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27