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Ordinanza — n. 40611/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40611/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40611/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAPOLONGO ALFONSO nato a CERIGNOLA il 16/03/1963 CAPOLONGO MICHELE nato a CERIGNOLA il 19/03/1983 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che, con separati ma identici atti a firma del comune difensore, CarApolongo Alfonso e CarApolongo Michele ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna dei predetti imputati per il reato di furto; Ritenuto che il ricorso si articola in tre motivi del tutto indeterminati, poiché si risolvono in affermazioni astratte prive di attinenza con il caso concreto, tanto che il secondo motivo addirittura fa riferimento alla "condotta di cui all'ad- 612- bis comma 1 c.p."; Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40611/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAPOLONGO ALFONSO nato a CERIGNOLA il 16/03/1963 CAPOLONGO MICHELE nato a CERIGNOLA il 19/03/1983 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che, con separati ma identici atti a firma del comune difensore, CarApolongo Alfonso e CarApolongo Michele ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna dei predetti imputati per il reato di furto; Ritenuto che il ricorso si articola in tre motivi del tutto indeterminati, poiché si risolvono in affermazioni astratte prive di attinenza con il caso concreto, tanto che il secondo motivo addirittura fa riferimento alla "condotta di cui all'ad- 612- bis comma 1 c.p."; Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali doppia punibilità altri capi d'accusa furto di lieve entità concorso materiale di reati furto aggravato
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAPOLONGO ALFONSO nato a CERIGNOLA il 16/03/1963 CAPOLONGO MICHELE nato a CERIGNOLA il 19/03/1983 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che, con separati ma identici atti a firma del comune difensore, CarApolongo Alfonso e CarApolongo Michele ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna dei predetti imputati per il reato di furto; Ritenuto che il ricorso si articola in tre motivi del tutto indeterminati, poiché si risolvono in affermazioni astratte prive di attinenza con il caso concreto, tanto che il secondo motivo addirittura fa riferimento alla "condotta di cui all'ad- 612- bis comma 1 c.p."; Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27