Ordinanza — n. 40610/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABRUZZI FRANCESCO nato a BRINDISI il 16/05/1976 avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Abruzzi Francesco ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto in luogo di privata dimora; Ritenuto che il primo motivo di ricorso- che lamenta la mancata rinnovazione dell'istruzione mediante espletamento di una perizia al fine di corroborare le dichiarazioni dell'imputato nonché la tesi del reato impossibile" - è inammissibile poiché la perizia è un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 40610/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936 - 01); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che invoca la figura del reato del reato impossibile, si risolve in mere doglianze in fatto e inoltre reitera censure già adeguatamente risulte dal giudice di merito con corrette argomentazioni giuridiche (pag. 5, paragrafo 3 sentenza impugnata); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABRUZZI FRANCESCO nato a BRINDISI il 16/05/1976 avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Abruzzi Francesco ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto in luogo di privata dimora; Ritenuto che il primo motivo di ricorso- che lamenta la mancata rinnovazione dell'istruzione mediante espletamento di una perizia al fine di corroborare le dichiarazioni dell'imputato nonché la tesi del reato impossibile" - è inammissibile poiché la perizia è un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice (Sez.
U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936 - 01); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che invoca la figura del reato del reato impossibile, si risolve in mere doglianze in fatto e inoltre reitera censure già adeguatamente risulte dal giudice di merito con corrette argomentazioni giuridiche (pag. 5, paragrafo 3 sentenza impugnata); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i