Ordinanza — n. 40607/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENCIC ALBERTO nato a REGGIO EMILIA il 03/09/1991 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Bencic Alberto ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'ad. 474, corna secondo, cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che eccepisce, ai sensi dell'ad. 606, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., la inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee dell'imputato rese alla P.G., è generico poiché non vede su un elemento di prova decisivo dato che la consapevolezza della falsità dei marchi viene tratta da innumerevoli e convergenti elementi —indicati dalla sentenza di primo grado e arricchiti da quella di secondo grado— trascurati dal ricorrente, privi di collegamento con le dichiarazioni dell'imputato: i canali di vendita non ufficiali di approvvigionamento della merce, l'assenza di certificazioni di provenienza e di imballaggi della merce, che l'imputato ha posto in vendita "mediante l'espediente di utilizzare confezioni suggerenti l'originalità dei prodotti", pag. 4 sentenza impugnata;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 40607/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENCIC ALBERTO nato a REGGIO EMILIA il 03/09/1991 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Bencic Alberto ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'ad. 474, corna secondo, cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che eccepisce, ai sensi dell'ad. 606, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., la inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee dell'imputato rese alla P.G., è generico poiché non vede su un elemento di prova decisivo dato che la consapevolezza della falsità dei marchi viene tratta da innumerevoli e convergenti elementi —indicati dalla sentenza di primo grado e arricchiti da quella di secondo grado— trascurati dal ricorrente, privi di collegamento con le dichiarazioni dell'imputato: i canali di vendita non ufficiali di approvvigionamento della merce, l'assenza di certificazioni di provenienza e di imballaggi della merce, che l'imputato ha posto in vendita "mediante l'espediente di utilizzare confezioni suggerenti l'originalità dei prodotti", pag. 4 sentenza impugnata;
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso