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Ordinanza — n. 40604/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40604/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40604/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTI SALVATORE nato a PALERMO il 27/03/1963 avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; Rilevato che l'imputato Valenti Salvatore ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna del 27.05.2022 ha confermato la pronuncia di primo grado, emessa in data 02.05.2019 dal Gip del Tribunale della medesima città, che aveva dichiarato colpevole l'imputato del delitto di cui all'art.624 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 500,00 di multa. Ritenuto che il primo motivo di ricorso che denuncia l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40604/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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circostanze attenuanti rinuncia alla motivazione mancata prova di parzialità valutazione delle prove prova facilitata prove inconcludenti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTI SALVATORE nato a PALERMO il 27/03/1963 avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che l'imputato Valenti Salvatore ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna del 27.05.2022 ha confermato la pronuncia di primo grado, emessa in data 02.05.2019 dal Gip del Tribunale della medesima città, che aveva dichiarato colpevole l'imputato del delitto di cui all'art.624 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 500,00 di multa. Ritenuto che il primo motivo di ricorso che denuncia l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;

Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta erronea applicazione della legge penale in relazione all'art.133 cod. pen. per la determinazione della pena e vizio di motivazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata) e a fronte di ciò il motivo è anche affetto a monte da genericità intrinseca;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il