Ordinanza — n. 40603/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUAZO SANCHEZ DASSIA ENIS nato il 16/09/1980 avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Suazo Sanchez Dassia Enis ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di condanna di primo grado ai sensi degli artt. 624-bis e 625, comma primo, n. 4, cod. pen., ha riqualificato il fatto ex art. 624 e 625, comma primo, n. 4, cod. pen., riducendo l'entità della pena inflitta;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 40603/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUAZO SANCHEZ DASSIA ENIS nato il 16/09/1980 avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Suazo Sanchez Dassia Enis ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di condanna di primo grado ai sensi degli artt. 624-bis e 625, comma primo, n. 4, cod. pen., ha riqualificato il fatto ex art. 624 e 625, comma primo, n. 4, cod. pen., riducendo l'entità della pena inflitta;
Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di responsabilità dell'imputata, non rientra nel perimetro del giudizio di legittimità in quanto mira a u a rivalutazione delle fonti di prova; Ritenuto che il secondo motivo, che contesta la configurabilità della aggravante della destrezza, è inedito, perché il punto non ha formato oggetto di devoluzione al giudice di appello; Considerato che il terzo motivo, che contesta l'ammontare delle spese liquidate in favore della parte civile in euro 1.300,00, è generico, poiché non spiega le ragioni per le quali detta somma non sarebbe congrua (a fronte, peraltro, di un importo così esiguo);
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso