Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40601/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40601/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40601/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALZILLO GIUSEPPE nato a CASERTA il 19/02/1967 avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; Rilevato che l'imputato Salzillo Giuseppe ricorre avverso la sentenza del 10.10.2022 con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado emessa il 15.02.2019 dal Tribunale di Piacenza, che aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui agli artt.56 e 624 cod. pen. e - concessa l'attenuante ex art.62 n.4 cod. pen. da ritenersi equivalente alla contestata recidiva specifica e reiterata - lo aveva condannato alla pena di mesi due di reclusione ed euro 60 di multa. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge in riferimento alla mancata applicazione dell'art.131-bis, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, che a pag. 1 ha dato compiutamente conto della principale ragione assorbente preclusiva del chiesto riconoscimento (abitualità);

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40601/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni insufficientemente motivate procedura di ricusazione cognizione del ricorso per cassazione assenza di caso di rigore
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALZILLO GIUSEPPE nato a CASERTA il 19/02/1967 avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che l'imputato Salzillo Giuseppe ricorre avverso la sentenza del 10.10.2022 con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado emessa il 15.02.2019 dal Tribunale di Piacenza, che aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui agli artt.56 e 624 cod. pen. e - concessa l'attenuante ex art.62 n.4 cod. pen. da ritenersi equivalente alla contestata recidiva specifica e reiterata - lo aveva condannato alla pena di mesi due di reclusione ed euro 60 di multa. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge in riferimento alla mancata applicazione dell'art.131-bis, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, che a pag. 1 ha dato compiutamente conto della principale ragione assorbente preclusiva del chiesto riconoscimento (abitualità);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 tilugno