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Sentenza — n. 40599/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 40599/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 40599/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di Petilli Ernesto per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale a lui ascritto nella qualità di amministratore della "Immobiliare Leonardo" srl, società dichiarata fallita il 16 aprile 2010;

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 40599/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il secondo motivo di ricorso non è manifestamente infondato, tenuto conto che la condotta accertata consiste nella sottrazione delle scritture contabili e che la Corte di appello sostiene, in maniera assertiva, che l'imputato si sia rappresentato un grave e irrimediabile pericolo per i creditori, ma non indica da quali elementi tragga questa conclusione. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che, tenuto conto di 193 giorni di sospensione (60 giorni per rinvio legittimo impedimento udienza del 18 febbraio 2014 e 133 giorni per rinvio dal 24 giugno 2014 al 4 novembre 2014 su richiesta della difesa), il termine massimo di prescrizione dei reati è decorso il 27 aprile 2023.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta truffa in materia di credito irregolarità finanziarie reati contro il patrimonio falsità in documenti reato economico
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PETILLI ERNESTO nato a ANDRIA il 09/05/1984 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO dì BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di Petilli Ernesto per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale a lui ascritto nella qualità di amministratore della "Immobiliare Leonardo" srl, società dichiarata fallita il 16 aprile 2010;

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo due motivi: l'estinzione del reato per prescrizione; il vizio di motivazione sulla responsabilità dell'imputato, pacificamente riconosciuto come mero prestanome, rispetto a un reato punito a titolo di dolo specifico;

3. Il secondo motivo di ricorso non è manifestamente infondato, tenuto conto che la condotta accertata consiste nella sottrazione delle scritture contabili e che la Corte di appello sostiene, in maniera assertiva, che l'imputato si sia rappresentato un grave e irrimediabile pericolo per i creditori, ma non indica da quali elementi tragga questa conclusione. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che, tenuto conto di 193 giorni di sospensione (60 giorni per rinvio legittimo impedimento udienza del 18 febbraio 2014 e 133 giorni per rinvio dal 24 giugno 2014 al 4 novembre 2014 su richiesta della difesa), il termine massimo di prescrizione dei reati è decorso il 27 aprile 2023.

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così