Ordinanza — n. 40598/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JERDOUH SAADALLAH nato il 03/01/1990 avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; Rilevato che l'imputato Jerdouh Saadallah ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado, emessa in data 07.10.2021, dal Tribunale di Parma, che aveva dichiarato colpevole l'imputato del delitto p. e p. dagli artt. 624 e 625 n.2 e 7 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena di mesi quattro, giorni dieci di reclusione ed euro 120 di multa. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che denuncia violazione di legge per inosservanza degli artt.192 e 530 comma 2 cod. proc. pen. è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 40598/2023 — snpen · Corte di Cassazione: e p. dagli artt. 624 e 625 n.2 e 7 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena di mesi quattro, giorni dieci di reclusione ed euro 120 di multa. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che denuncia violazione di legge per inosservanza degli artt.192 e 530 comma 2 cod. proc. pen. è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JERDOUH SAADALLAH nato il 03/01/1990 avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l'imputato Jerdouh Saadallah ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado, emessa in data 07.10.2021, dal Tribunale di Parma, che aveva dichiarato colpevole l'imputato del delitto p. e p. dagli artt. 624 e 625 n.2 e 7 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena di mesi quattro, giorni dieci di reclusione ed euro 120 di multa. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che denuncia violazione di legge per inosservanza degli artt.192 e 530 comma 2 cod. proc. pen. è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27 settembre 2