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Sentenza — n. 40597/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 40597/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 40597/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce ha confermato la condanna di Apollonio Pasquale per i reati di lesione personale e minaccia, aggravati dall'uso di un'arma e commessi il 18 novembre 2013; mentre ha ridotto la pena ed eliminato le statuizioni civili in conseguenza della revoca della costituzione di parte civile;

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 40597/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il motivo non è manifestamente infondato, tenuto conto che la motivazione fa perno su un dato cronologico errato derivante dalla erronea lettura di una evidenza documentale. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che, tenuto conto di 483 giorni di sospensione (cfr. pagg. 2 e 3 sentenze di appello), il termine massimo di prescrizione dei reati è decorso 11 13 settembre 2022.

Parole chiave

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crimine di aggressione lesioni personali eccesso di legittima difesa causalità del colpo di frusta momento del reato lesione al piede
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: APOLLONIO PASQUALE nato a LECCE il 11/10/1973 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce ha confermato la condanna di Apollonio Pasquale per i reati di lesione personale e minaccia, aggravati dall'uso di un'arma e commessi il 18 novembre 2013; mentre ha ridotto la pena ed eliminato le statuizioni civili in conseguenza della revoca della costituzione di parte civile;

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo vizio di motivazione per "travisamento della prova" in punto di esclusione della scriminante della legittima difesa: la Corte di appello nega l'esimente sostenendo che le lesioni, asseritamente reciproche, in realtà si collocherebbero in giorni diversi: il fatto per cui è processo è avvenuto il 18 novembre 2013, mentre l'aggressione "a parti invertite" sarebbe avvenuta il 22 dicembre 2012; in realtà nell'affermare ciò incorre in una evidente errore nella lettura degli atti perché il secondo fatto è avvenuto contestualmente al primo (la data del 22 dicembre 2012 era stata indicata per errore materiale e poi corretta dal giudice in quella del 18 novembre 2013). Il difensore dell'imputato ha depositato una memoria a sostegno del ricorso, con la quale fa rilevare, tra l'altro, il decorso del termine prescrizionale.

3. Il motivo non è manifestamente infondato, tenuto conto che la motivazione fa perno su un dato cronologico errato derivante dalla erronea lettura di una evidenza documentale. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che, tenuto conto di 483 giorni di sospensione (cfr. pagg. 2 e 3 sentenze di appello), il termine massimo di prescrizione dei reati è decorso 11 13 settembre 2022.

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione. Cos