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Ordinanza — n. 40594/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and infounded claim regarding mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40594/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court incorrectly applied substantive law and failed to recognize generic mitigating circumstances. The court rejected these claims as they merely repeated arguments already dismissed on appeal and lacked specific argumentation, noting the lower court correctly identified the defendants' direct intent.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it fails to provide specific, argumentative criticism of the lower court's judgment, particularly when the contested points were already fully addressed and rejected in the appellate proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specific argumentation reiteration of prior grounds generic mitigating circumstances direct intent requirement Court of Cassazione procedural inadmissibility reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 617 c.p.p.
Art. 62 n. 4 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: XEKA BASHKIM nato il 13/02/1985 avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che l'imputato Xeka Bashkim ricorre per cassazione avverso la c<) sentenza del 24.573.2022 con cui la Corte dì appello di Bologna ha parzialmente riformato - limitatamente alla rideterminazione della pena in mesi otto di reclusione ed euro 240 di multa, riconosciuta la continuazione tra gli addebiti - la pronuncia di primo grado del Gip del Tribunale di Bologna emessa il 03.03.2020 che aveva accertato la responsabilità dell'imputato per il reato - in concorso con Ajdini Zigur - di cui agli artt. 56, 110, 624 e 625 n.2 cod. pen. (capo 1) e del reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. (capo 2) e lo aveva condannato rispettivamente per il reato di tentato furto aggravato - con l'attenuante dell'art.62 n.4 cod. pen. equivalente all'aggravante contestata - alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 160 di multa e per il reato di falso alla pena di mesi sei di reclusione.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità ed erronea applicazione della legge sostanziale, è indeducibile innanzitutto perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; inoltre, in riferimento alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche il motivo è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, infatti la corte territoriale ha dato, in buona sostanza, rilievo alla circostanza che non emergessero elementi positivi di valutazione (quale l'ammissione di addebito), necessari, secondo il costante orientamento di questa Corte, per giungere al chiesto riconoscimento, ed ha posto anche l'accento sul radicato dolo di proposito espresso dagli imputati attraverso le modalità dell'azione compiuta, elementi che dunque non hanno permesso né il riconoscimento delle attenuanti generiche né un diverso giudizio di bilanciamento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. applicata con giudizio di equivalenza;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammíssibil, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.