Ordinanza — n. 40593/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISCUOLO GENNARO nato a NAPOLI il 08/07/1985 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Criscuolo Gennaro ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 455 cod. pen.: Considerato che l'unico motivo di ricorso che contesta l'entità della riduzione per le attenuanti generiche e la misura della pena è manifestamente infondato, poiché attinge punti su cui il giudice di merito gode di ampia discrezionalità e le relative determinazioni sono insindacabili in sede di legittimità, quando, come nella specie siano sorrette da adeguate ragioni (pag. 4); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 455 cod. pen; Ordinanza — n. 40593/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 455 cod. pen.: Considerato che l'unico motivo di ricorso che contesta l'entità della riduzione per le attenuanti generiche e la misura della pena è manifestamente infondato, poiché attinge punti su cui il giudice di merito gode di ampia discrezionalità e le relative determinazioni sono insindacabili in sede di legittimità, quando, come nella specie siano sorrette da adeguate ragioni (pag. 4); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISCUOLO GENNARO nato a NAPOLI il 08/07/1985 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Criscuolo Gennaro ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 455 cod. pen.: Considerato che l'unico motivo di ricorso che contesta l'entità della riduzione per le attenuanti generiche e la misura della pena è manifestamente infondato, poiché attinge punti su cui il giudice di merito gode di ampia discrezionalità e le relative determinazioni sono insindacabili in sede di legittimità, quando, come nella specie siano sorrette da adeguate ragioni (pag. 4); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/