Sentenza — n. 40591/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GUELFI SAMUEL nato a BOLOGNA il 03/04/1968 avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;RITENUTO IN FATTO E L'imputato Guelfi Samuel ricorre avverso la sentenza del 10.10.2022 con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado emessa il 02.11.2017 dal Tribunale della medesima città che affermava la responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. condannandolo alla pena di anni uno di reclusione ed euro 309 di multa. L'unico motivo di ricorso, che denuncia vizio di motivazione nella parte in cui la corte territoriale non ha ritenuto di dover accogliere i motivi aggiunti con i quali si richiedeva la nullità della sentenza per mancata effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, dichiarato assente, è infondato ma non manifestamente infondato, perché denunzia violazione di norme processuali, rispetto alla quale la corte di appello si è limitata ad osservare che è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia non comporta la revoca dell'elezione di domicilio operata dall'imputato né la fa venir meno ex se (cfr. per tutte Sez. 3, Sentenza n. 3568 del 17/09/2018 Ud. (dep. 24/01/2019), Rv. 274824 - 01), laddove nel caso di specie si è posto il dubbio a monte sulla effettiva instaurazione del rapporto tra difensore e assistito appellandosi tra l'altro al principio affermato da SU 39292/21 in relazione al difensore di ufficio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 624-bis cod. pen, art. 624-bis c.p; Sentenza — n. 40591/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ne discende che essendo nelle more maturato, per il reato commesso, il termine massimo di prescrizione, segnatamente il 10.06.2022 (trattandosi di reato di cui all'art. 624-bis c.p. risalente al 10.12.2014), la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione. La memoria presentata nell'interesse dell'imputato nulla aggiunge a quanto già osservato in ricorso.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GUELFI SAMUEL nato a BOLOGNA il 03/04/1968 avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
L'imputato Guelfi Samuel ricorre avverso la sentenza del 10.10.2022 con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado emessa il 02.11.2017 dal Tribunale della medesima città che affermava la responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. condannandolo alla pena di anni uno di reclusione ed euro 309 di multa. L'unico motivo di ricorso, che denuncia vizio di motivazione nella parte in cui la corte territoriale non ha ritenuto di dover accogliere i motivi aggiunti con i quali si richiedeva la nullità della sentenza per mancata effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, dichiarato assente, è infondato ma non manifestamente infondato, perché denunzia violazione di norme processuali, rispetto alla quale la corte di appello si è limitata ad osservare che è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia non comporta la revoca dell'elezione di domicilio operata dall'imputato né la fa venir meno ex se (cfr. per tutte Sez. 3, Sentenza n. 3568 del 17/09/2018 Ud. (dep. 24/01/2019), Rv. 274824 - 01), laddove nel caso di specie si è posto il dubbio a monte sulla effettiva instaurazione del rapporto tra difensore e assistito appellandosi tra l'altro al principio affermato da SU 39292/21 in relazione al difensore di ufficio.
Ne discende che essendo nelle more maturato, per il reato commesso, il termine massimo di prescrizione, segnatamente il 10.06.2022 (trattandosi di reato di cui all'art. 624-bis c.p. risalente al 10.12.2014), la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione. La memoria presentata nell'interesse dell'imputato nulla aggiunge a quanto già osservato in ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, il