Cassation court dismisses appeal against bankrupcy conviction for generic mitigation denial and excessive penalty claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal by Satta Emiliano inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the denial of generic mitigating circumstances and the excessive sentence, but the court found the first ground infounded as the lower court provided sufficient reasoning. The second ground was rejected for being generic, as it failed to specify concrete elements warranting a lower penalty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 216 u.c. legge fall. II.; The appeal is inadmissible if the first ground contests the denial of generic mitigation without specific facts, and the second ground is generic without explaining concrete elements for a reduced penalty.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SATTA EMILIANO nato a SASSARI il 26/07/1974 avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Satta Emiliano ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per varie condotte di bancarotta, assolvendolo, però, da uno degli episodi di distrazione (capo A4) e rideterminando la pena principale, nonché quelle accessorie ex art. 216 u.c. legge fa II.;
Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda quinta pagina dei motivi della decisione); Rilevato che il secondo motivo, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è generico, poiché non spiega quali elementi concreti avrebbero dovuto condurre a una riduzione della pena in misura superiore a quella operata dalla corte di appello;
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i