Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40585/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40585/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40585/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARTOLOMEI FRANCESCO nato a AREZZO il 03/01/1971 avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Bartolomei Francesco ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze, per quanto qui interessa, ne ha confermato la condanna i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale a lui ascritti in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione della "Ravagni" srl, società dichiarata fallita il 7 giugno 2012;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 606 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40585/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che l'eccezione di nullità della sentenza per mancata comunicazione della trattazione cartolare dell'appello è manifestamente infondata, dato che detta forma di trattazione era prevista dalla legge (art. 23-bis legge n. 176 del 2020) in vigore all'epoca (e a tutt'oggi); Ritenuto che le ulteriori doglianze sono inammissibili perché non enunciano il motivo di ricorso ex art. 606 cod. proc. pen. e, in ogni caso, sono declinate in fatto; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie cattiva gestione ufficiale dei fallimenti lotta contro la frode appropriazione indebita di fondi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 606 cod. proc. pen
176 del 2020) in vigore all'epoca (e a tutt'oggi); Ritenuto che le ulteriori doglianze sono inammissibili perché non enunciano il motivo di ricorso ex art. 606 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARTOLOMEI FRANCESCO nato a AREZZO il 03/01/1971 avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Bartolomei Francesco ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze, per quanto qui interessa, ne ha confermato la condanna i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale a lui ascritti in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione della "Ravagni" srl, società dichiarata fallita il 7 giugno 2012;

Considerato che l'eccezione di nullità della sentenza per mancata comunicazione della trattazione cartolare dell'appello è manifestamente infondata, dato che detta forma di trattazione era prevista dalla legge (art. 23-bis legge n. 176 del 2020) in vigore all'epoca (e a tutt'oggi); Ritenuto che le ulteriori doglianze sono inammissibili perché non enunciano il motivo di ricorso ex art. 606 cod. proc. pen. e, in ogni caso, sono declinate in fatto; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il