Cassation court dismisses appeals against conviction for embezzlement and misappropriation of company funds by directors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeals by Sergio Provvedi and Gabriele Filippini inadmissible, ordering them to pay court costs. The defendants argued for legal violations and reasoning defects regarding their convictions for embezzling company books and misappropriating funds. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already dismissed at the appellate level without providing specific, reasoned criticism of the lower court's findings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 5 c.p.p.; Art. 546 lett. e c.p.p.: Appeals are inadmissible if they consist solely of a pedissequous repetition of arguments already rejected at the appellate stage, failing to offer a specific, reasoned critique of the judgment's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PROVVEDI SERGIO nato a POGGIBONSI il 18/10/1959 FILIPPINI GABRIELE nato a GROSSETO il 10/11/1963 avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che gli imputati Provvedi Sergio e Filippini Gabriele ricorrono per cassazione avverso la sentenza del 02.11.2021 con cui la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia del 19.03.2019 del Tribunale di Siena, che aveva condannato rispettivamente il primo alla pena di anni due di reclusione ed il secondo alla pena di anni tre e mesi nove di reclusione ed aveva accertato la responsabilità rispettivamente di Provvedi Sergio per i reati di cui agli art. 216 n.1 e 2, 219 e 223 I. fall. contestati ai capi B1 e B2 dell'imputazione per aver - in qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della CO.SE.CO. soc. coop. a r.l. - sottratto le scritture contabili allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto con pregiudizio dei creditori ed averle tenute in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società nonché per aver distratto per fini estranei alla ragione sociale denaro e altri beni materiali; di Filippini Gabriele per i reati di cui artt.216 comma 1 n.1 e 2, 219 e 223 I. fall. contestati ai capi Al e A2 per avere - in qualità di amministratore unico della COSTRUENDA s.r.l. - sottratto le scritture contabili con lo scopo di procurarsi un ingiusto profitto con pregiudizio dei creditori ed averle tenute in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società nonché per i reati contestati ai capi B1 e B2 per avere - in qualità di co-amministratore di fatto della società cooperativa CO.SE.CO, partecipato alle condotte delle quali è stato ritenuto responsabile anche il Provvedi.
Ritenuto che, nell'interesse di Provvedi Sergio, il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge ed il secondo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione all'art.546 lett. e cod. proc. Pen., sono entrambi indeducibili perché fondati su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, rimandando ad argomenti - quali quelli sull'assunta posizione di mera testa di legno del predetto - che risultano ampiamente analizzati e superati nella sentenza impugnata; inoltre, tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 6, 7 e 8 della sentenza impugnata);
Considerato che, nell'interesse di Filippini Gabriele, l'unico motivo di ricorso che contesta violazione di legge in riferimento agli artt.62-bis e 133 cod. pen. e vizio di motivazione riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza ex art. 62-bis cod. pen., è inammissibile in quanto come si evince dagli atti e dallo stesso tenore della sentenza impugnata, che a pag. 10 affronta comunque il motivo, questo è stato formulato in maniera del tutto generica ed era quindi a rigore inammissibile già in appello; sicché la corte di appello correttamente attestava l'assenza di argomenti a sostegno della richiesta, evidenziando tra l'altro che comunque non emergessero elementi valutabili ai fini dell'applicazione dell'art. 62-bis codice penale.
Rilevato, pertanto, che ì ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Viste le memorie presentate dai rispettivi difensori degli imputati che non consentono di superare gli argomenti esposti di inammissibilità dei ricorsi;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme