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Ordinanza — n. 40581/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40581/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40581/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SMOPECH FRANCO nato a BUSSOLENGO il 15/12/1974 HALDARES MARA nato a TORINO il 14/11/1976 avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; Rilevato che gli imputati Smopech Franco e Haldares Mara ricorrono per cassazione avverso la sentenza dei 05.012021 con cui la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato - limitatamente alla pena per Smopech Franco rideterminata In anni uno di reclusione ed euro 300 di multa, confermando nel resto - la pronuncia di primo grado del 17.11.2016 del Tribunale della medesima città, che aveva affermato la loro responsabilità per il reato di cui agli artt. 110, 624 e 61 n.7 cod. pen. e li aveva condannati rispettivamente, Smopech Franco - concesse le attenuanti generiche da considerarsi equivalenti rispetto alle contestate aggravanti - alla pena di anni due di reclusione ed euro 500 di multa e Haldares Mara alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 750,00 di multa.

Regesto Legislator

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art. 63 comma 4 c.p; Ordinanza — n. 40581/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 624 e 61 n.7 cod. pen. e li aveva condannati rispettivamente, Smopech Franco - concesse le attenuanti generiche da considerarsi equivalenti rispetto alle contestate aggravanti - alla pena di anni due di reclusione ed euro 500 di multa e Haldares Mara alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 750,00 di multa.

Parole chiave

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partecipazione al reato lotta contro la frode falsa dichiarazione della parte colpa concomitante abbandono del procedimento per truffa contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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art. 63 comma 4 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SMOPECH FRANCO nato a BUSSOLENGO il 15/12/1974 HALDARES MARA nato a TORINO il 14/11/1976 avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che gli imputati Smopech Franco e Haldares Mara ricorrono per cassazione avverso la sentenza dei 05.012021 con cui la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato - limitatamente alla pena per Smopech Franco rideterminata In anni uno di reclusione ed euro 300 di multa, confermando nel resto - la pronuncia di primo grado del 17.11.2016 del Tribunale della medesima città, che aveva affermato la loro responsabilità per il reato di cui agli artt. 110, 624 e 61 n.7 cod. pen. e li aveva condannati rispettivamente, Smopech Franco - concesse le attenuanti generiche da considerarsi equivalenti rispetto alle contestate aggravanti - alla pena di anni due di reclusione ed euro 500 di multa e Haldares Mara alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 750,00 di multa.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia - nell'interesse di Haldares Mara - violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt.530 e 533 cod. proc. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedottì in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, che ha già spiegato che la versione alternativa offerta dal coimputato non potesse ritenersi verosimile in considerazione degli altri elementi processuali emersi che rendono la ricostruzione accusatoria, che si fonda innanzitutto sulle dichiarazioni della persona offesa, compatibile con la circostanza del possesso da parte dell'imputata di una borsa idonea a contenere la refurtiva; laddove peraltro la mancanza dì dubbi al riguardo si fonda innanzitutto sul fatto che l'imputata ebbe a partecipare - così concorrendo nel reato sin dalle prime battute - all'attività diretta a distrarre la persona offesa, agendo d'intesa col coimputato, suo complice, che intanto si intratteneva con la commessa in altro luogo dell'esercizio commerciale distante dal bancone.

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta - nell'interesse di Haldares Mara - inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla determinazione della pena e all'applicazione degli artt. 61 n.7, 99, 63 e 64 cod. pen. è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 7 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità anche in punto di trattamento sanzionatorio che spiega come nel caso di specie il concorso è tra aggravante ad effetto speciale - recidiva - e aggravante comune quella di cui all'art. 61 n. 7 c.p. l'unicaredivata essendc stata esclusa quella di cui all'art. 625 n. 4 c.p. sicchè non trova applicazione il disposto di cui all'art. 63 comma 4 c.p.; e quanto al prospettato errore di calcolo per avere la corte di appello erroneamente indicato - nel dare conto della determinazione della pena effettuata dal primo giudice che ha inteso confermare - che sulla pena base di anni uno di reclusione e di euro 300 di multa l'aumento per l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 è di mesi sei e di euro 150, in misura superiore, quindi, ad un terzo, appare evidente che, trattandosi di mero sviluppo del calcolo da parte della corte di appello a fronte di quello del giudice di primo grado che non aveva esplicitato la pena base, esso non avendo inciso sulla pena finale rimasta comunque quella fissata in primo grado - non avendo la corte di appello accolto il motivo sulla pena - non può assumere alcuna rilevanza l'errore indicato, che comporta evidentemente unicamente che maggiore deve essere l'aumento per la recidiva;

Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che deduce - nell'interesse di entrambi gli imputati - violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alta ritenuta applicazione della recidiva ed alla determinazione della pena base in misura notevolmente superiore al minimo edittale, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato; ed invero, per quanto riguarda l'applicazione della recidiva, il giudice di merito, osservando che la carriera criminale evincibile dal nutrito certificato penale dell'imputata desse adeguatamente conto, a fronte della scaltrezza e professionalità dimostrata, della sua accresciuta pericolosità sociale, e quanto, alla pena, giustificasse anche la determinazione dì essa in misura superiore al minimo edittale - ma non alla media edittale - ritenuta parimenti adeguata quella base anche per il coimputato, a sua volta gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio - pena, per questi, comunque ridotta dalla corte territoriale (laddove rispetto alla recidiva non risulta svolto motivo specifico in appello);

Precisato che in riferimento alla determinazione della pena base, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, !a graduazione della pena, anche in relazione agii aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità dei giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento adii elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 6 e 7 della sentenza impugnata).Rilevato, pertanto, che ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass