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Ordinanza — n. 40577/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40577/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40577/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCHI CRISTINA nato a REGGIO NELL'EMILIA il 22/09/1977 avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Bianchi Cristina ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ne ha confermato la condanna per il reato di furto; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il riconoscimento della recidiva reiterata specifica e infraquiquennale, è manifestamente infondato, poiché la Corte di appello non si è arrestata alle risultanze del casellario giudiziale ma ha messo in rapporto i numerosissimi precedenti penali dell'imputata per delitti di furto con il nuovo episodio delittuoso, di identica natura, al fine di ricavarne il requisito sostanziale della maggiore pericolosità sociale; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40577/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCHI CRISTINA nato a REGGIO NELL'EMILIA il 22/09/1977 avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Bianchi Cristina ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ne ha confermato la condanna per il reato di furto; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il riconoscimento della recidiva reiterata specifica e infraquiquennale, è manifestamente infondato, poiché la Corte di appello non si è arrestata alle risultanze del casellario giudiziale ma ha messo in rapporto i numerosissimi precedenti penali dell'imputata per delitti di furto con il nuovo episodio delittuoso, di identica natura, al fine di ricavarne il requisito sostanziale della maggiore pericolosità sociale; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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sottrazione di energia danneggiamento d'impianti elettrici abuso di impianti di telecomunicazioni abbandono del procedimento per truffa inchiesta per appropriazione indebita abuso di un impianto per l'elaborazione di dati
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCHI CRISTINA nato a REGGIO NELL'EMILIA il 22/09/1977 avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Bianchi Cristina ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ne ha confermato la condanna per il reato di furto; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il riconoscimento della recidiva reiterata specifica e infraquiquennale, è manifestamente infondato, poiché la Corte di appello non si è arrestata alle risultanze del casellario giudiziale ma ha messo in rapporto i numerosissimi precedenti penali dell'imputata per delitti di furto con il nuovo episodio delittuoso, di identica natura, al fine di ricavarne il requisito sostanziale della maggiore pericolosità sociale; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/