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Ordinanza — n. 40574/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40574/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40574/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GATTUSO CALOGERO nato a VIBO VALENTIA il 23/05/1977 avverso la sentenza del 08/06/2022 del GIUDICE DI PACE di LAMEZIA TERMEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; Rilevato che Gattuso Calogero ricorre avverso la sentenza del Giudice di pace di Lamezia Terme che lo ha condannato alla multa di euro 450,00 per il reato di cui all'art. 612 comma 1 cod. Pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge in relazione all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per mancanza di prova in realtà adduce argomenti che involgono la valutazione della prova oltre che il fatto; ne consegue la inammissibilità, incentrandosi il motivo prevalentemente su doglianze che ineriscono ad una rilettura o reinterpretazione delle emergenze processuali del giudizio di merito direttamente attinenti al merito della regiudicanda e, quindi, a questioni di fatto improponibili nel presente giudizio di legittimità; laddove peraltro la sentenza impugnata ha già esplicitato le ragioni per le quali la ricostruzione della persona offesa dovesse ritenersi attendibile e riscontrata anche dalle dichiarazioni rese dall'altro teste Serrao indicato in ricorso (cfr.

Regesto Legislator

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art. 612 comma 1 cod. Pen; Ordinanza — n. 40574/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Pag. 3 in cui si dà atto che il predetto sebbene non avesse assistito alla minaccia aveva udito le urla ed era intervenuto chiedendo al Gattuso di allontanarsi dal negozio). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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minaccia non comprovata indennità per testimone diritti della vittima censura formulata in modo carente timore istigazione e aiuto al suicidio

Disposizioni normative citate

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art. 612 comma 1 cod. Pen
Rilevato che Gattuso Calogero ricorre avverso la sentenza del Giudice di pace di Lamezia Terme che lo ha condannato alla multa di euro 450,00 per il reato di cui all'art. 612 comma 1 cod. Pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GATTUSO CALOGERO nato a VIBO VALENTIA il 23/05/1977 avverso la sentenza del 08/06/2022 del GIUDICE DI PACE di LAMEZIA TERMEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Gattuso Calogero ricorre avverso la sentenza del Giudice di pace di Lamezia Terme che lo ha condannato alla multa di euro 450,00 per il reato di cui all'art. 612 comma 1 cod. Pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge in relazione all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per mancanza di prova in realtà adduce argomenti che involgono la valutazione della prova oltre che il fatto; ne consegue la inammissibilità, incentrandosi il motivo prevalentemente su doglianze che ineriscono ad una rilettura o reinterpretazione delle emergenze processuali del giudizio di merito direttamente attinenti al merito della regiudicanda e, quindi, a questioni di fatto improponibili nel presente giudizio di legittimità; laddove peraltro la sentenza impugnata ha già esplicitato le ragioni per le quali la ricostruzione della persona offesa dovesse ritenersi attendibile e riscontrata anche dalle dichiarazioni rese dall'altro teste Serrao indicato in ricorso (cfr.

Pag. 3 in cui si dà atto che il predetto sebbene non avesse assistito alla minaccia aveva udito le urla ed era intervenuto chiedendo al Gattuso di allontanarsi dal negozio). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 settembr