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Ordinanza — n. 40573/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40573/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40573/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABINO MARCO GIORGIO nato a SASSARI il 21/08/1968 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; Rilevato che Sabino Marco Giorgio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari - ha confermato la condanna dello stesso alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione nonché euro 80,00 di multa per il reato di cui agli artt. 56, 624 e 625 n. 4 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego di applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato; ed invero, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018 Ucl., Rv. 274647 - 01, Sez. 7, ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044 - 01), e nel caso di specie sono stati ritenuti determinanti i due precedenti sia pure non recenti per reati della stessa indole (furto e ricettazione) che secondo il giudice di merito depongono per l'abitualità; e quanto al comportamento successivo di cui vi è generico cenno in ricorso nulla si evince dalla sentenza impugnata, sicché non può assumere rilievo l'intervenuta modifica dell'art. 131-bis c.p. in virtù dell'art. 1, c. 1, lett. c), n. 1), d.lgs. 150/2022, che ha introdotto tra gli elementi da considerare anche la condotta susseguente al reato;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 131-bis c.p; Ordinanza — n. 40573/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione criminalità persistente infrazione privilegiata pentito condotta precedente adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego di applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis c.p
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego di applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABINO MARCO GIORGIO nato a SASSARI il 21/08/1968 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Sabino Marco Giorgio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari - ha confermato la condanna dello stesso alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione nonché euro 80,00 di multa per il reato di cui agli artt. 56, 624 e 625 n. 4 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego di applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato; ed invero, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018 Ucl., Rv. 274647 - 01, Sez. 7, ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044 - 01), e nel caso di specie sono stati ritenuti determinanti i due precedenti sia pure non recenti per reati della stessa indole (furto e ricettazione) che secondo il giudice di merito depongono per l'abitualità; e quanto al comportamento successivo di cui vi è generico cenno in ricorso nulla si evince dalla sentenza impugnata, sicché non può assumere rilievo l'intervenuta modifica dell'art. 131-bis c.p. in virtù dell'art. 1, c. 1, lett. c), n. 1), d.lgs. 150/2022, che ha introdotto tra gli elementi da considerare anche la condotta susseguente al reato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 set