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Ordinanza — n. 40570/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40570/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40570/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAGARINI LIVIO nato a ASTI il 05/03/1976 avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; Rilevato che Bagarini Livio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha confermato !a condanna del predetto alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 495 cod. Per). Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della conferma della responsabilità penale, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40570/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 495 cod. Per). Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della conferma della responsabilità penale, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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contributi di mantenimento familiare contribuzione alle spese di cura sospensione delle indennità di disoccupazione esenzione dal pagamento dei contributi contributi di previdenza impagati rendita d'invalidità per coniugi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAGARINI LIVIO nato a ASTI il 05/03/1976 avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Bagarini Livio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha confermato !a condanna del predetto alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 495 cod. Per). Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della conferma della responsabilità penale, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 settembre 202