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Ordinanza — n. 40567/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40567/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40567/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARNONE PIERO nato a ENNA il 06/05/1978 avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; Rilevato che Arnone Pietro ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la condanna del predetto alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di cui agii artt. 624 e 625 n. 2 e n. 7 cod. Pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla conferma della responsabilità penale dell'imputato senza considerare la rilevanza della causa di giustificazione di cui all'art. 54 codice penale invocata dalla difesa, è indeducibile in sede dì legittimità perché oltre che costituito da mere doglianze in punto di fatto, risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesì con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e tendente ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, ìl quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata ove richiamando la giurisprudenza di questa Corte si indicano i parametri stringenti rispetto ai quali va valutato lo stato di necessità);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40567/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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legittima difesa minaccia non comprovata difesa obbligatoria difesa penale circostanza attenuante diritto a un difensore
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARNONE PIERO nato a ENNA il 06/05/1978 avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Arnone Pietro ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la condanna del predetto alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di cui agii artt. 624 e 625 n. 2 e n. 7 cod. Pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla conferma della responsabilità penale dell'imputato senza considerare la rilevanza della causa di giustificazione di cui all'art. 54 codice penale invocata dalla difesa, è indeducibile in sede dì legittimità perché oltre che costituito da mere doglianze in punto di fatto, risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesì con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e tendente ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, ìl quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata ove richiamando la giurisprudenza di questa Corte si indicano i parametri stringenti rispetto ai quali va valutato lo stato di necessità);

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalente sulle contestate aggravanti e all'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per !e circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod, pen., ed è insindacabile ove assistita come nel caso di specie da adeguata motivazione (cfr. pag. 4 e 5 ove si fa riferimento sia alla entità della pena comunque fissata in misura prossima al minimo edittale e si indicano anche le ragioni ostative dell'invocato giudizio di prevalenza);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass