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Ordinanza — n. 40565/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40565/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40565/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENNARDO SIMONE nato a AGRIGENTO il 13/10/1977 avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; 1.Bennardo Simone ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna del predetto alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di cui agli artt. 81, 624 e 625 n.2 e n.7 cod. pen. Il ricorso, proposto avverso la suindicata sentenza dopo l'entrata in vigore della cd. Riforma Cartabia - di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, emanato in attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134, ed entrato in vigore il 30.12.2022, in virtù dell'art. 6 del d. I. 31 ottobre 2022, n. 162 (c.d. decreto rave), convertito in legge dalla L 30 dicembre 2022, n. 199, che inserendo nel d.lgs. n. 150/2022 il nuovo art. 99-bis, ha differito dal 10 novembre 2022 al 30 dicembre 2022 l'entrata in vigore dell'intera riforma - col primo motivo ha eccepito l'assenza di querela divenuta, appunto, in virtù dell'art. 2 lett. i introdotto dall'indicato provvedimento legislativo, condizione di procedibilità - anche - con riferimento al furto aggravato dalla violenza sulle cose e dall'esposizione alla pubblica fede, ai sensi dell'art. 625, comma 1 n. 2 e 7, cod.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40565/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Pen.; tuttavia nel caso di specie è stata contestata e ravvisata anche l'aggravante di cui all'art. 625 n. della destinazione del bene a pubblica utilità, aggravante in virtù della quale il reato rimane procedibile di ufficio anche a seguito della riforma Cartabia. Sicché il motivo risulta manifestamente infondato. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata per non essersi proceduto all'accertamento sul contatore per verificare la manomissione del quadro contatore, laddove la sentenza impugnata ha già fornito risposta - anche - al riguardo (cfr. pagg. 2-4).

Parole chiave

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furto aggravato furto aggravato in banda favoreggiamento furto di lieve entità indagine per furto pena accessoria
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENNARDO SIMONE nato a AGRIGENTO il 13/10/1977 avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Bennardo Simone ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna del predetto alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di cui agli artt. 81, 624 e 625 n.2 e n.7 cod. pen. Il ricorso, proposto avverso la suindicata sentenza dopo l'entrata in vigore della cd. Riforma Cartabia - di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, emanato in attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134, ed entrato in vigore il 30.12.2022, in virtù dell'art. 6 del d. I. 31 ottobre 2022, n. 162 (c.d. decreto rave), convertito in legge dalla L 30 dicembre 2022, n. 199, che inserendo nel d.lgs. n. 150/2022 il nuovo art. 99-bis, ha differito dal 10 novembre 2022 al 30 dicembre 2022 l'entrata in vigore dell'intera riforma - col primo motivo ha eccepito l'assenza di querela divenuta, appunto, in virtù dell'art. 2 lett. i introdotto dall'indicato provvedimento legislativo, condizione di procedibilità - anche - con riferimento al furto aggravato dalla violenza sulle cose e dall'esposizione alla pubblica fede, ai sensi dell'art. 625, comma 1 n. 2 e 7, cod.

Pen.; tuttavia nel caso di specie è stata contestata e ravvisata anche l'aggravante di cui all'art. 625 n. della destinazione del bene a pubblica utilità, aggravante in virtù della quale il reato rimane procedibile di ufficio anche a seguito della riforma Cartabia. Sicché il motivo risulta manifestamente infondato. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata per non essersi proceduto all'accertamento sul contatore per verificare la manomissione del quadro contatore, laddove la sentenza impugnata ha già fornito risposta - anche - al riguardo (cfr. pagg. 2-4).

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27 s