Ordinanza — n. 40563/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NACIRI IMAD (CUI 0244EIZ) nato il 12/03/1987 avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Naciri Imad ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso — che denuncia inosservanza degli artt. 598, 546, comma 1 lett. e), nn. 1 e 2 e 605 comma 1, cod. proc. pen. per mancanza di una adeguata risposta sul secondo motivo di appello (entità della pena, entità della riduzione ex art. 62 bis cod. pen. diniego attenuante art. 62 n.6 cod. pen.) — è inammissibile sotto vari concorrenti profili: - le norme processuali evocate non sono stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità, decadenza; - si lamenta la "mancanza di una approfondita disamina logico-giuridica", ipotesi che esula dal novero dell'art. 606 cod. proc. pen.; - è intrinsecamente generica, perché priva della indicazione degli elementi concreti, in tesi pretermessi, che avrebbero dovuto comportare l'accoglimento del motivo; - è manifestamente infondata, poiché la Corte distrettuale ha fornito una adeguata risposta sul punto (pag. 4);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 495 cod. pen, art. 62 bis cod. pen, art. 606 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40563/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NACIRI IMAD (CUI 0244EIZ) nato il 12/03/1987 avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Naciri Imad ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso — che denuncia inosservanza degli artt. 598, 546, comma 1 lett. e), nn. 1 e 2 e 605 comma 1, cod. proc. pen. per mancanza di una adeguata risposta sul secondo motivo di appello (entità della pena, entità della riduzione ex art. 62 bis cod. pen. diniego attenuante art. 62 n.6 cod. pen.) — è inammissibile sotto vari concorrenti profili: - le norme processuali evocate non sono stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità, decadenza; - si lamenta la "mancanza di una approfondita disamina logico-giuridica", ipotesi che esula dal novero dell'art. 606 cod. proc. pen.; - è intrinsecamente generica, perché priva della indicazione degli elementi concreti, in tesi pretermessi, che avrebbero dovuto comportare l'accoglimento del motivo; - è manifestamente infondata, poiché la Corte distrettuale ha fornito una adeguata risposta sul punto (pag. 4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso