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Ordinanza — n. 40558/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40558/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40558/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORIO DAVIDE nato a TORINO il 23/11/1966 avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOtda—to avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; Rilevato che Cono Davide ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna emessa nei suoi confronti in primo grado alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione - in ordine a svariati reati di cui agli artt. 615 ter e 56-640 ter aggravati anche dall'art. 416 bis.1 codice penale, oltre al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile costituita. Rilevato che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa dì inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40558/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 615 ter e 56-640 ter aggravati anche dall'art. 416 bis.1 codice penale, oltre al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile costituita. Rilevato che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa dì inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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colpa del patrocinatore bancarotta fraudolenta prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria difetto di legittimazione del ministero pubblico patrocinio gratuito patrocinio non autorizzato
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORIO DAVIDE nato a TORINO il 23/11/1966 avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOtda—to avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Cono Davide ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna emessa nei suoi confronti in primo grado alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione - in ordine a svariati reati di cui agli artt. 615 ter e 56-640 ter aggravati anche dall'art. 416 bis.1 codice penale, oltre al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile costituita. Rilevato che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa dì inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende