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Ordinanza — n. 40556/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40556/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40556/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HILA KRISTJAN nato il 18/12/1994 avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; Rilevato che Hila Kristjan ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna del predetto alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di lesioni personali aggravate (artt. 582 commi 1 e 2 e 585 cod. pen.) Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è affetto da genericità intrinseca ed estrinseca perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, che ha ben posto in evidenza come le dichiarazioni rese dalla persona offesa fossero credibili - non avendo tra l'altro essa esitato ad ammettere che l'imputato agì dopo avere ricevuto un pugno da lei - trovando per di più riscontro nella certificazione medica in atti; Rilevato, pertanto„ che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualì e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40556/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 582 commi 1 e 2 e 585 cod. pen.) Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è affetto da genericità intrinseca ed estrinseca perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, che ha ben posto in evidenza come le dichiarazioni rese dalla persona offesa fossero credibili - non avendo tra l'altro essa esitato ad ammettere che l'imputato agì dopo avere ricevuto un pugno da lei - trovando per di più riscontro nella certificazione medica in atti; Rilevato, pertanto„ che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualì e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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lesioni gravi lesione al ginocchio trauma cranioencefalico causalità del colpo di frusta trauma alla mano risarcimento alle vittime di reati
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HILA KRISTJAN nato il 18/12/1994 avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Hila Kristjan ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna del predetto alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di lesioni personali aggravate (artt. 582 commi 1 e 2 e 585 cod. pen.) Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è affetto da genericità intrinseca ed estrinseca perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, che ha ben posto in evidenza come le dichiarazioni rese dalla persona offesa fossero credibili - non avendo tra l'altro essa esitato ad ammettere che l'imputato agì dopo avere ricevuto un pugno da lei - trovando per di più riscontro nella certificazione medica in atti; Rilevato, pertanto„ che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualì e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende