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Ordinanza — n. 40554/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40554/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40554/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORTELLO STEFANO nato a CUORGNE il 17/12/1984 avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Cortello Stefano ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt.582-585 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce l'omessa motivazione sul motivo di appello afferente al diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62- bis cod. pen., è intrinsecamente generico, poiché, a fronte di una personalità negativa ampiamente tratteggiata dal giudice di secondo grado, non indica quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero giustificato la concessione del beneficio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 62- bis cod. pen; Ordinanza — n. 40554/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce l'omessa motivazione sul motivo di appello afferente al diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62- bis cod. pen., è intrinsecamente generico, poiché, a fronte di una personalità negativa ampiamente tratteggiata dal giudice di secondo grado, non indica quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero giustificato la concessione del beneficio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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lesione alla spalla aggressione fisica lesioni personali reati violenti abbandono per lesioni personali lesione alla caviglia

Disposizioni normative citate

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art. 62- bis cod. pen
pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce l'omessa motivazione sul motivo di appello afferente al diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62- bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORTELLO STEFANO nato a CUORGNE il 17/12/1984 avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Cortello Stefano ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt.582-585 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce l'omessa motivazione sul motivo di appello afferente al diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62- bis cod. pen., è intrinsecamente generico, poiché, a fronte di una personalità negativa ampiamente tratteggiata dal giudice di secondo grado, non indica quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero giustificato la concessione del beneficio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/09/