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Ordinanza — n. 40550/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40550/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40550/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRIDELLI JIMMY nato a TRIESTE il 27/06/1979 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; Rilevato che Grilídelli 3mmy ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Trieste ha confermato la condanna dello stesso alla pena di anni quattro e mesi uno di reclusione e di euro 1.200,00 di multa, con interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, per i reati di cui agli artt. 648 cod. pen. (capo A), artt. 81 e 55 comma 9 d.lgs n. 231/2007 (capo B) e artt. 624 bis e 625 n.2 cod. pen.(capo C); Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., è indeducibile in sede di legittimità perché oltre che costituito da mere doglianze in punto di fatto, risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, e tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice clí merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (Si vedano, in particolare, pag. 5 e 6 della sentenza impugnata, ove si indìcano le plurime ragioni a sostegno della decisione e in particolare della certa individuazione dell'imputato); laddove esula dai poteri di questa Corte di cassazione quello di una 'rìlettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Regesto Legislator

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artt. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 40550/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez.U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. è meramente reiterativo e manifestamente infondato in presenza (Si veda pag. 6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità che indica le ragioni per le quali i beni non potessero essere ritenuti di scarso valore. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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identificazione credibile documenti d'identità reato flagrante usurpazione d'identità riconoscimento e esecuzione momento del reato

Disposizioni normative citate

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artt. 648 cod. pen
Rilevato che Grilídelli 3mmy ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Trieste ha confermato la condanna dello stesso alla pena di anni quattro e mesi uno di reclusione e di euro 1.200,00 di multa, con interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, per i reati di cui agli artt. 648 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRIDELLI JIMMY nato a TRIESTE il 27/06/1979 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Grilídelli 3mmy ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Trieste ha confermato la condanna dello stesso alla pena di anni quattro e mesi uno di reclusione e di euro 1.200,00 di multa, con interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, per i reati di cui agli artt. 648 cod. pen. (capo A), artt. 81 e 55 comma 9 d.lgs n. 231/2007 (capo B) e artt. 624 bis e 625 n.2 cod. pen.(capo C); Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., è indeducibile in sede di legittimità perché oltre che costituito da mere doglianze in punto di fatto, risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, e tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice clí merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (Si vedano, in particolare, pag. 5 e 6 della sentenza impugnata, ove si indìcano le plurime ragioni a sostegno della decisione e in particolare della certa individuazione dell'imputato); laddove esula dai poteri di questa Corte di cassazione quello di una 'rìlettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez.U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. è meramente reiterativo e manifestamente infondato in presenza (Si veda pag. 6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità che indica le ragioni per le quali i beni non potessero essere ritenuti di scarso valore. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27