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Ordinanza — n. 40549/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40549/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40549/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TONDI ANTONIO nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 26/09/1970 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; Rilevato che Tondi Antonio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila ne ha confermato la condanna alla pena, previa concessione delle attenuanti generiche, di mesi due e giorni dieci di reclusione ed euro 2.200,00 di multa per il reato di cui all'art. 586-bis cod, pen., così diversamente qualificato il fatto; Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che contestano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dedotta illegittimità dell'inversione dell'onere della prova che sarebbe stato operato dalla sentenza di secondo grado in violazione del principio costituzionale (di cui all'art.27 comma 2 Cost.), nonché l'erronea valutazione del compendio probatorio, sono inammissibili, perché, di là dell'assunto su cui si fondano secondo cui la corte di appello avrebbe col ragionamento a base della decisione posto a carico dell'imputato l'onere della prova (ovvero di dimostrare di non aver fatto uso del farmaco acquistato), essi a ben vedere sono aspecìfici perché si appuntano unicamente su tale aspetto, laddove la motivazione della sentenza impugnata si basa su una pluralità dì elementi analiticamente indicati (una serìe di prove documentali che attestano che l'imputato era tesserato con la federazione ciclistica italiana e che per tale motivo aveva acquistato 3 kit del farmaco Angotropin, e a riprova di ciò era stata anche rinvenuta presso la sua abitazione una confezione vuota del detto farmaco); sicché essi mirano piuttosto ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag.3).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40549/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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dipendenza da sostanze stupefacenti contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti inchiesta per reati di droga infrazione qualificata LStup contratto di management sportivo difesa contro le pratiche di dumping o di sovvenzione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TONDI ANTONIO nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 26/09/1970 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Tondi Antonio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila ne ha confermato la condanna alla pena, previa concessione delle attenuanti generiche, di mesi due e giorni dieci di reclusione ed euro 2.200,00 di multa per il reato di cui all'art. 586-bis cod, pen., così diversamente qualificato il fatto; Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che contestano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dedotta illegittimità dell'inversione dell'onere della prova che sarebbe stato operato dalla sentenza di secondo grado in violazione del principio costituzionale (di cui all'art.27 comma 2 Cost.), nonché l'erronea valutazione del compendio probatorio, sono inammissibili, perché, di là dell'assunto su cui si fondano secondo cui la corte di appello avrebbe col ragionamento a base della decisione posto a carico dell'imputato l'onere della prova (ovvero di dimostrare di non aver fatto uso del farmaco acquistato), essi a ben vedere sono aspecìfici perché si appuntano unicamente su tale aspetto, laddove la motivazione della sentenza impugnata si basa su una pluralità dì elementi analiticamente indicati (una serìe di prove documentali che attestano che l'imputato era tesserato con la federazione ciclistica italiana e che per tale motivo aveva acquistato 3 kit del farmaco Angotropin, e a riprova di ciò era stata anche rinvenuta presso la sua abitazione una confezione vuota del detto farmaco); sicché essi mirano piuttosto ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag.3).

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2