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Ordinanza — n. 40548/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40548/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40548/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINADONNA NICOLA nato a BARI il 27/04/1992 avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di BARI[dato avviso alle parti; 1, udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; Rilevato che Martinadonna Nicola ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ne ha confermato la condanna alla pena di anni uno di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche, per il reato di cui all'art. 474 cod. pen. Rilevato che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma i , cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione come imposto dall'art. 571 c.p.p. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 474 cod. pen, art. 571 c.p; Ordinanza — n. 40548/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 474 cod. pen. Rilevato che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma i , cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione come imposto dall'art. 571 c.p.p. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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accollo delle spese procedurali difetto formale di procedura prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria indennità di patrocinio atto privo di sottoscrizione patrocinio obbligatorio

Disposizioni normative citate

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art. 474 cod. pen
Rilevato che Martinadonna Nicola ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ne ha confermato la condanna alla pena di anni uno di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche, per il reato di cui all'art. 474 cod. pen.
art. 571 c.p
pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione come imposto dall'art. 571 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINADONNA NICOLA nato a BARI il 27/04/1992 avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di BARI[dato avviso alle parti; 1, udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Martinadonna Nicola ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ne ha confermato la condanna alla pena di anni uno di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche, per il reato di cui all'art. 474 cod. pen. Rilevato che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma i , cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione come imposto dall'art. 571 c.p.p. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 settembre 202