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Ordinanza — n. 40545/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40545/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40545/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IORIO ANTONIO nato a NAPOLI il 02/09/1961 avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Roma ha confermato la condanna inflitta a IORIO ANTONIO per i delitti di cui agli artt. 56 e 493-ter cod. pen. e 497-bis, commi 1 e 2, cod. pen. (fatti commessi in Latina il 17 ottobre 2018); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40545/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 56 e 493-ter cod. pen. e 497-bis, commi 1 e 2, cod. pen. (fatti commessi in Latina il 17 ottobre 2018); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;

Parole chiave

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truffa in materia di credito messa in circolazione di monete false inchiesta per falsità atti uso di false generalità irregolarità finanziarie abuso di carte-chèques
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IORIO ANTONIO nato a NAPOLI il 02/09/1961 avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Roma ha confermato la condanna inflitta a IORIO ANTONIO per i delitti di cui agli artt. 56 e 493-ter cod. pen. e 497-bis, commi 1 e 2, cod. pen. (fatti commessi in Latina il 17 ottobre 2018); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che entrambi i motivi di ricorso, volti a censurare sotto il profilo della violazione degli artt. 497-bis e 493-ter cod. pen. e del vizio di motivazione, l'affermazione di responsabilità dell'imputato, oltre ad essere generici, in quanto privi di effettivo e puntuale confronto critico con le ragioni argomentate dalla sentenza impugnata a sostegno della statuizione colpita dalla doglianza, non sono consentiti in questa sede, in quanto, contrapponendo un alternativo apprezzamento delle prove alla valutazione operatane dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, chiedono a questa Corte di prendere posizione tra le diverse letture del fatto, mediante la diretta esibizione di elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errato loro apprezzamento: operazione, invece, quivi preclusa, in assenza di allegazione di specifici, inopinabili e decisivi loro fraintendimenti (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 settembre 2023 Il consiglie estensore Il Pr