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Ordinanza — n. 40543/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40543/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40543/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGIERO MAURIZIO nato a BOLOGNA il 06/09/1980 avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; f - che RUGGIERO MAURIZIO propone ricorso per cassazione, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 2 novembre 2022, che ha confermato la condanna, in primo grado inflittagli, limitatamente al delitto di cui all'art. 612, comma 2, e 99, comma 4, cod. pen. (fatto commesso in danno di Bevilacqua Fabio in data 29 ottobre 2016);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40543/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 612, comma 2, e 99, comma 4, cod. pen. (fatto commesso in danno di Bevilacqua Fabio in data 29 ottobre 2016);

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale minaccia alla sicurezza pubblica reati violenti pericolo di reiterazione reati di comune pericolo nozione di molestie
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGIERO MAURIZIO nato a BOLOGNA il 06/09/1980 avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; f

RITENUTO IN FATTO

- che RUGGIERO MAURIZIO propone ricorso per cassazione, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 2 novembre 2022, che ha confermato la condanna, in primo grado inflittagli, limitatamente al delitto di cui all'art. 612, comma 2, e 99, comma 4, cod. pen. (fatto commesso in danno di Bevilacqua Fabio in data 29 ottobre 2016);

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, che denuncia il vizio di motivazione in punto di determinazione della pena, è generico, non consentito e manifestamente infondato, tenuto conto del pacifico insegnamento di questa Corte secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come accaduto nel caso di specie (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale, come si evince dal corpo dell'intera motivazione rassegnata, ha valorizzato, anche ai fini della determinazione della pena, la carica aggressiva dimostrata dall'imputato nella porre in essere la condotta d'intimidazione della parte offesa, considerata sintomatica della sua proclività al delitto, ed i precedenti per reati contro la persona da lui annoverati); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 settembre 2023 Il consigli estensore Il Presi