Ordinanza — n. 40539/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDO FRANCESCO nato a MARSALA il 07/04/1970 avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di LOMBARDO FRANCESCO per il delitto di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 4 cod. pen., escludendo l'aggravante contestata e rideterminando la pena; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 162-ter cod. pen, art. 167 cod. pen; Ordinanza — n. 40539/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 624, 625, comma 1, n. 4 cod. pen., escludendo l'aggravante contestata e rideterminando la pena; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDO FRANCESCO nato a MARSALA il 07/04/1970 avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di LOMBARDO FRANCESCO per il delitto di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 4 cod. pen., escludendo l'aggravante contestata e rideterminando la pena; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il primo motivo, che denuncia la violazione dell'art. 162-ter cod. pen. e il vizio di motivazione, è manifestamente infondato, posto che, il ricorrente ha restituito il solo denaro sottratto e non anche il portafoglio ed i documenti della persona offesa, circostanza che esclude il requisito della riparazione integrale; - che il secondo motivo, che censura il diniego della sospensione condizionale della pena è generico, posto che non solo non è documentato quanto allegato in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071, in relazione a fattispecie in cui il ricorrente, pur lamentando l'assenza di precedenti condanne per estorsione, non allegava il certificato del casellario giudiziale, né indicava per quali altri fatti era già stato condannato) e manifestamente infondato, atteso che, per la giurisprudenza di questa Corte, « L'estinzione del reato a norma dell'art. 167 cod. pen. non comporta l'estinzione degli effetti penali diversi da quelli ivi espressamente previsti, sicché di tale reato deve comunque tenersi conto ai fini della sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena.» (Sez. 1, n. 47647 del 18/04/2019, Rv. 277457), come nel caso che occupa; - ritenuto, pertanto, che il ricorso devono essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il n settembre 2023 Il consigli estensore Il