Ordinanza — n. 40535/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COCUZZA SALVATORE nato a PALERMO il 01/02/1983 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di COCUZZA SALVATORE per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 e 7 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo a più censure;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 40535/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 624 e 625, comma 1, n. 2 e 7 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo a più censure;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COCUZZA SALVATORE nato a PALERMO il 01/02/1983 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di COCUZZA SALVATORE per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 e 7 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo a più censure;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo, che denuncia il vizio di motivazione in punto di valutazione delle prove e di determinazione del trattamento sanzionatorio, è generico per indeterminatezza, in quanto privo di qualsivoglia addentellato alla concretezza della regiudicanda, e per aspecificità, poiché manca di qualsivoglia confronto, men che meno critico, con le ragioni argomentate a sostegno delle statuizioni alle quali si rivolgono le censure; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 settembre 2023 Il consig4 estensore Il Pre d