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Ordinanza — n. 40532/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40532/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40532/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAMASCO GIUSEPPE nato a PALERMO il 29/10/1983 avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a DAMASCO GIUSEPPE per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. (fatto commesso in Palermo il 3 marzo 2015); - che ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40532/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. (fatto commesso in Palermo il 3 marzo 2015); - che ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

Parole chiave

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risarcimento per atto illecito furto di dati imputazione di furto furto di lieve entità assicurazione contro il furto prove acquisite illegalmente
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAMASCO GIUSEPPE nato a PALERMO il 29/10/1983 avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a DAMASCO GIUSEPPE per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. (fatto commesso in Palermo il 3 marzo 2015); - che ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, che muove censure in punto di determinazione della pena, è generico, non consentito in questa sede e manifestamente infondato, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata) in cui la Corte territoriale ha ritenuto la pena irrogata congrua e proporzionata alla gravità del fatto senza che il ricorrente abbia dedotto specifiche ragioni di arbitrarietà del procedimento seguito dai giudici di merito per determinarla; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 settembre 2023 Il ConsigJJ estensore Il Pret