Ordinanza — n. 40530/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LARGANA GIUSEPPE nato a PIAZZA ARMERINA il 25/06/1991 VIRDI MARIO nato a PIAZZA ARMERINA il 12/12/1985 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 40530/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590; Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044), ha motivato il mancato riconoscimento dell'istituto invocato valorizzando la gravità della condotta e del danno che ne sarebbe conseguito, ossia il pregiudizio che il furto avrebbe prodotto all'opera di rimboschimento avente rilevanza pubblica; - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M.
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LARGANA GIUSEPPE nato a PIAZZA ARMERINA il 25/06/1991 VIRDI MARIO nato a PIAZZA ARMERINA il 12/12/1985 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che LARGANA' GIUSEPPE e VIRDI MARIO propongono ricorso per cassazione, con due distinti atti di impugnazione, affidati però a due identici motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta in data 13 ottobre 2022, che ha confermato la sentenza di condanna nei loro confronti pronunciata per il delitto di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, n. 7 e 61 n.5 cod. pen.;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il primo motivo, che contesta l'affermazione di responsabilità degli imputati sotto il profilo della violazione di legge, non è consentito in questa sede ed è comunque manifestamente infondato, posto che «Risponde di furto consumato e non semplicemente tentato chi, dopo essersi impossessato della refurtiva, non si sia ancora allontanato dal luogo della sottrazione e abbia esercitato sulla cosa un potere del tutto momentaneo, essendo stato costretto ad abbandonarla subito dopo il fatto per il pronto intervento dell'avente diritto o della polizia» (Sez. 5, n. 7704 del 05/05/1993, Rv. 194483), come accaduto nel caso di specie (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), e che le ulteriori censure sono volte a rimettere in discussione il conforme accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito, senza allegare alcuno specifico, inopinabile e decisivo elemento di prova atto a scardinare la tenuta dell'impianto motivazionale sotteso all'affermazione di responsabilità; - che il secondo motivo, che censura sotto il profilo della violazione di legge il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è generico e manifestamente infondato, posto che la Corte territoriale, attenendosi fedelmente ai dettami della giurisprudenza di legittimità in materia (Sez.
U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590; Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044), ha motivato il mancato riconoscimento dell'istituto invocato valorizzando la gravità della condotta e del danno che ne sarebbe conseguito, ossia il pregiudizio che il furto avrebbe prodotto all'opera di rimboschimento avente rilevanza pubblica; - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 settembre 2023 Il Consi li estensore