Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40528/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40528/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40528/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRUZZELLI COSIMO nato a MOLFETTA il 14/07/1971 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che PETRUZZELLI COSIMO propone ricorso per cassazione, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Bari in data 4 luglio 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di furto continuato e pluriaggravato, anche dalla recidiva qualificata, di bottiglie di superalcolici (fatto commesso in Molfetta il 17 ottobre 2016);

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 40528/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRUZZELLI COSIMO nato a MOLFETTA il 14/07/1971 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che PETRUZZELLI COSIMO propone ricorso per cassazione, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Bari in data 4 luglio 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di furto continuato e pluriaggravato, anche dalla recidiva qualificata, di bottiglie di superalcolici (fatto commesso in Molfetta il 17 ottobre 2016);

Parole chiave

Generato dall'IA
guida recidiva in stato di ebbrezza abuso di alcol reiterazione di reati penali reato continuato aggravamento della pena commisurazione della pena per traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131 bis cod. pen
278347), di modo che correttamente la Corte territoriale ha ritenuto la presenza dell'ostativa abitualità di cui all'art. 131 bis cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRUZZELLI COSIMO nato a MOLFETTA il 14/07/1971 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che PETRUZZELLI COSIMO propone ricorso per cassazione, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Bari in data 4 luglio 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di furto continuato e pluriaggravato, anche dalla recidiva qualificata, di bottiglie di superalcolici (fatto commesso in Molfetta il 17 ottobre 2016);

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, volto a censurare il diniego della causa di non punibilità ex art.131 bis cod. pen., è generico e manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di questa Corte, «In tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente. (Sez. 6, Sentenza n. 6551 del 09/01/2020, Rv. 278347), di modo che correttamente la Corte territoriale ha ritenuto la presenza dell'ostativa abitualità di cui all'art. 131 bis cod. pen., essendo stato il ricorrente condannato per furto sin dal 1997 ed avendo, poi, riportato altre due condanne per reati contro il patrimonio per fatti antecedenti a quello in contestazione (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 settembre 2023 Il Consigl" estensore Il Presi e