Ordinanza — n. 40526/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOVREGLIO GIOVANNI nato a BARI il 18/11/1975 avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che LOVREGLIO GIOVANNI propone ricorso per cassazione, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Bari in data 28 giugno 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, e 99, comma 4, cod. pen. (fatto commesso in Bari il 14 marzo 2016); - che il proposto motivo, che denuncia il vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità, è generico e manifestamente infondato, perché costituito da doglianze articolate in assenza di confronto critico con le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata (cfr. pag.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 40526/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, e 99, comma 4, cod. pen. (fatto commesso in Bari il 14 marzo 2016); - che il proposto motivo, che denuncia il vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità, è generico e manifestamente infondato, perché costituito da doglianze articolate in assenza di confronto critico con le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata (cfr. pag.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOVREGLIO GIOVANNI nato a BARI il 18/11/1975 avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che LOVREGLIO GIOVANNI propone ricorso per cassazione, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Bari in data 28 giugno 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, e 99, comma 4, cod. pen. (fatto commesso in Bari il 14 marzo 2016); - che il proposto motivo, che denuncia il vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità, è generico e manifestamente infondato, perché costituito da doglianze articolate in assenza di confronto critico con le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata (cfr. pag.
4) in ordine alla questione della coscienza e volontà dell'imputato di fruire dell'energia elettrica atta ad alimentare gli impianti in uso nella sua abitazione (illuminazione ed elettrodomestici) in assenza di contratto di fornitura, essendosi ineccepibilmente evidenziato come rispetto ad essa fosse irrilevante la riconducibilità alla sua persona dell'allaccio abusivo alla rete elettrica, che ben avrebbe potuto essere stato realizzato da altri, eventualmente responsabili del furto di energia elettrica in concorso; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 settembre 2023 Il consicIre estensore I