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Ordinanza — n. 40525/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40525/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40525/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARO IGOR nato a GENOVA il 28/01/1968 avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di FERRARO IGOR per il delitto di cui agli artt. 110, 482 e 477 cod. pen. (fatto commesso in Genova il 6 giugno 2015); - che il ricorso per cassazione nell'interesse di Ferraro Igor è affidato a due motivi; - che il primo motivo, che denuncia il vizio di motivazione, essendoci incompatibilità logica tra l'assoluzione del ricorrente dal delitto di ricettazione dei timbri utilizzati per conferire data certa al contratto di locazione stipulato con Varlaro e la sua condanna per il delitto di falso in certificazione amministrativa, è generico e manifestamente infondato, il fondamento dell'assoluzione dal delitto di ricettazione essendo stato indicato dai giudici di merito nell'assenza di prova circa il possesso da parte del ricorrente dei timbri rubati utilizzati per compiere la falsa apposizione di data certa sul contratto: apposizione che, secondo il ragionamento della sentenza impugnata, ben potrebbe essere stata materialmente posta in essere da altri su istigazione del ricorrente medesimo; - che il secondo motivo, che denuncia il vizio di violazione di legge con riferimento agli artt. 477 e 482 cod. pen., non è consentito in questa sede, posto che, sotto l'apparenza del vizio di sussunzione, è dedotta una questione di fatto, ossia quella relativa al potere o meno del messo comunale di conferire data certa ad una scrittura privata, che, dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, contenuta nella sentenza impugnata, non è stata sottoposta alla Corte territoriale: donde, l'inammissibilità del motivo ai sensi del combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., ossia in quanto inedito; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40525/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 482 e 477 cod. pen. (fatto commesso in Genova il 6 giugno 2015); - che il ricorso per cassazione nell'interesse di Ferraro Igor è affidato a due motivi; - che il primo motivo, che denuncia il vizio di motivazione, essendoci incompatibilità logica tra l'assoluzione del ricorrente dal delitto di ricettazione dei timbri utilizzati per conferire data certa al contratto di locazione stipulato con Varlaro e la sua condanna per il delitto di falso in certificazione amministrativa, è generico e manifestamente infondato, il fondamento dell'assoluzione dal delitto di ricettazione essendo stato indicato dai giudici di merito nell'assenza di prova circa il possesso da parte del ricorrente dei timbri rubati utilizzati per compiere la falsa apposizione di data certa sul contratto: apposizione che, secondo il ragionamento della sentenza impugnata, ben potrebbe essere stata materialmente posta in essere da altri su istigazione del ricorrente medesimo; - che il secondo motivo, che denuncia il vizio di violazione di legge con riferimento agli artt. 477 e 482 cod. pen., non è consentito in questa sede, posto che, sotto l'apparenza del vizio di sussunzione, è dedotta una questione di fatto, ossia quella relativa al potere o meno del messo comunale di conferire data certa ad una scrittura privata, che, dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, contenuta nella sentenza impugnata, non è stata sottoposta alla Corte territoriale: donde, l'inammissibilità del motivo ai sensi del combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., ossia in quanto inedito; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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contratto di amministrazione d'immobili falsità ideologica in documenti verifica da parte dell'amministrazione aggiudicatrice uso di false generalità locatore false dichiarazioni senza giuramento
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARO IGOR nato a GENOVA il 28/01/1968 avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di FERRARO IGOR per il delitto di cui agli artt. 110, 482 e 477 cod. pen. (fatto commesso in Genova il 6 giugno 2015); - che il ricorso per cassazione nell'interesse di Ferraro Igor è affidato a due motivi; - che il primo motivo, che denuncia il vizio di motivazione, essendoci incompatibilità logica tra l'assoluzione del ricorrente dal delitto di ricettazione dei timbri utilizzati per conferire data certa al contratto di locazione stipulato con Varlaro e la sua condanna per il delitto di falso in certificazione amministrativa, è generico e manifestamente infondato, il fondamento dell'assoluzione dal delitto di ricettazione essendo stato indicato dai giudici di merito nell'assenza di prova circa il possesso da parte del ricorrente dei timbri rubati utilizzati per compiere la falsa apposizione di data certa sul contratto: apposizione che, secondo il ragionamento della sentenza impugnata, ben potrebbe essere stata materialmente posta in essere da altri su istigazione del ricorrente medesimo; - che il secondo motivo, che denuncia il vizio di violazione di legge con riferimento agli artt. 477 e 482 cod. pen., non è consentito in questa sede, posto che, sotto l'apparenza del vizio di sussunzione, è dedotta una questione di fatto, ossia quella relativa al potere o meno del messo comunale di conferire data certa ad una scrittura privata, che, dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, contenuta nella sentenza impugnata, non è stata sottoposta alla Corte territoriale: donde, l'inammissibilità del motivo ai sensi del combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., ossia in quanto inedito; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27 settembre 2023 Il Co ere estensore