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Ordinanza — n. 40523/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic argument regarding partial damage compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40523/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant's argument regarding the mitigating circumstance of full damage repair was deemed generic and unsupported. The appellant merely cited a letter from the victim waiving compensation without providing evidence of an actual monetary offer or payment terms. The court ruled that without concrete documentation of an effective financial offer, the statutory requirements for this mitigation cannot be met.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 6 cod. pen.; The mitigating circumstance of full damage repair requires an effective, voluntary, and integral monetary offer made to the victim to ensure concrete availability of funds, and generic allegations without documentary proof of such an offer are insufficient.

Parole chiave

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mitigating circumstance full damage repair effective monetary offer inadmissible appeal criminal procedure tentato furto furto aggravato prova del dolo

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 6 cod. pen.
- che il proposto motivo, con il quale si censura il diniego della circostanza attenuante di cui art. 62 n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 7826 del 30/11/2022
Sez. 5, n. 21517 del 08/02/2018
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE CARLO ALESSANDRO QUINTO nato a MARSALA il 10/01/1968 avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che DE CARLO ALESSANDRO QUINTO propone ricorso per cassazione, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 19 ottobre 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 56, 624-bis e 625, comma 1, n. 2 cod. pen., fatto commesso in Marsala il 30 dicembre 2017;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, con il quale si censura il diniego della circostanza attenuante di cui art. 62 n. 6 cod. pen., è generico e manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di questa Corte <<Ai fini del riconoscimento dell'attenuante dell'integrale riparazione del danno, il risarcimento dev'essere integrale ed effettivo, sicché, in caso di riparazione parziale o inadeguata, non può giovare all'imputato la dichiarazione liberatoria resa dalla persona offesa.» (Sez. 5, n. 7826 del 30/11/2022, dep. 22/02/2023, Rv. 284224) e che <<Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 cod. pen., è necessario che la riparazione del danno, oltre che volontaria ed integrale, sia anche effettiva nel senso che la somma di danaro proposta dall'imputato come risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale deve essere offerta alla parte lesa in modo da consentire alla medesima di conseguirne la disponibilità concretamente e senza condizioni di sorta, nel rispetto delle prescrizioni civilistiche relative al versamento diretto del danaro o a forme equipollenti che rivelano la reale volontà dell'imputato di eliminare, per quanto possibile, le conseguenze dannose del reato commesso.» (Sez. 5, n. 21517 del 08/02/2018, Rv. 273021), di modo che correttamente la Corte territoriale ne ha escluso l'operatività essendosi la difesa dell'imputato limitata ad allegare, a sostegno della richiesta, la raccomandata da questi ricevuta dalla persona offesa, con la quale costei aveva dichiarato per iscritto di rinunciare al risarcimento, senza neppure preoccuparsi di indicare e documentare l'entità della somma offerta a titolo risarcitorio e le eventuali condizioni di pagamento, precludendo, in tal modo, ai giudici di merito di valutare la sussistenza o meno dei presupposti integrativi dell'invocata attenuante comune (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 settembre 2023 Il consiglr esten